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Lombardia, deliberazione n. 159 – Istituzione Azienda speciale per servizi alla persona


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire un’azienda speciale consortile per l’esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, per la gestione associata di servizi alla persona.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 159/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno chiarito che l’istituzione ex novo di un’azienda speciale rappresenta fattispecie diversa rispetto all’obbligo di soppressione, di accorpamento e di riduzione dei costi della medesima, anche se operante negli stessi settori.

Pertanto, non è possibile applicare la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1-bis che introduce una deroga puntuale alla portata precettiva del (solo) comma 1 relativo alla soppressione, all’accorpamento e all’obbligo di riduzione dei costi di siffatti organismi.

Ne consegue che trova applicazione il generale divieto legale di cui al comma 6 dell’articolo 9 del d.l. 95/2012 secondo cui “è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione”.

 


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