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Lombardia, deliberazione n. 155 – Riduzione enti, agenzie e organismi


Un Sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, commi 1 e 1bis, della legge 135/2012, in particolare chiedendo:

– se sia possibile escludere dalla soppressione un’azienda speciale consortile, quale l’Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro che gestisce, per conto dei comuni aderenti, servizi rivolti ai cittadini per l’impiego, servizi di formazione e servizi per l’incontro dell’offerta di lavoro;

– che cosa si intenda per “oneri finanziari” su cui deve essere operata la riduzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 135/2012;

– se l’articolo 9, comma 1, della legge 135/2012 trovi applicazione anche alle società che gestiscono servizi pubblici locali.

In merito al primo quesito, i magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 155/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno ribadito che “l’esclusione prevista per le aziende che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, facendo eccezione ad una regola di carattere generale deve essere oggetto di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi ed i tempi considerati”.

Secondo i magistrati contabili, le attività inerenti l’orientamento e l’incontro fra domanda e offerta di lavoro non rientrano in alcuna delle eccezioni legittimanti.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che la nozione di “oneri finanziari” può essere riferita al complesso delle spese/dei costi sostenuti dagli enti, agenzie ed organismi strumentali (rispettivamente in contabilità finanziaria/economica), indicati nel bilancio dell’esercizio 2011.

Infatti, essendo la soppressione o l’accorpamento chiaramente incentrata sull’ente strumentale che esercita funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, gli oneri da ridurre appaiono, ragionevolmente, riferibili a siffatti organismi, e ciò dovrà avvenire in modo strutturale e permanente anche negli esercizi futuri.

Infine, per quanto concerne il terzo quesito, i magistrati contabili hanno osservato che “le società appaiono escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 9, atteso l’espresso rinvio contenuto nel comma 7 a quanto disposto dall’art. 14 comma 32 del d.l. n. 78/2010 che contiene apposite regole di razionalizzazione previste dal Legislatore”.

Ciò in quanto “laddove la voluntas legis ha inteso ricomprendere gli organismi societari in uno specifico alveo normativo, ciò è avvenuto mediante un espresso richiamo a tale tipologie di soggetti collettivi”.

 


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