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Lombardia, deliberazione n. 149 – Mobilità tra enti


Un Sindaco ha chiesto se, a fronte della cessazione di un dipendente per mobilità o per scorrimento di graduatoria di un concorso pubblico, sia possibile procedere alla sostituzione di tale figura attraverso mobilità di entrata.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 149/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno ricordato che “il trasferimento per mobilità intercompartimentale è a tutti gli effetti da considerarsi, da un lato, quale cessazione per l’ente cedente e, dall’altro, quale assunzione per l’ente subentrante, cosicché può procedersi al trasferimento solo se quest’ultimo si trova nelle condizioni per poter assumere.”

Pertanto, secondo i magistrati contabili, l’assunzione del nuovo dipendente in sostituzione di quello che dovrebbe essere trasferito con mobilità ad altro ente potrà avvenire solo se rispettati i limiti di spesa sanciti dall’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, secondo cui ”per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, la lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008.”

 


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