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Gare: legittima l’esclusione se esiste un rapporto di collegamento tra le concorrenti


E’ legittima l’esclusione dalla gara per la ritenuta unicità del centro decisionale, disposta dalla stazione appaltante sulla base di una pluralità di oggettivi ed univoci elementi idonei ad evidenziare un concreto collegamento tra le concorrenti.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 2397 del 2 maggio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato dall’aggiudicataria che era stata esclusa dalla gara per l’appalto del servizio di affissione murale.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione sulla base di vari elementi, ovvero:

– analoghe modalità di presentazione e dichiarazione;

– versamento del contributo a favore dell’Avcp eseguito in successione presso lo stesso sportello postale;

– medesimo indirizzo delle sedi legali delle due società corrispondente a quello di residenza dei due amministratori legati tra loro da rapporto di coniugio.

Pertanto, i giudici amministrativi hanno rilevato la legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante, in considerazione del fatto che tali elementi sono “idonei a ingenerare il fondato sospetto che le due offerte siano state predisposte contestualmente, o, comunque, che vi sia stata conoscenza reciproca delle stesse da parte delle due imprese concorrenti”.

 


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