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Toscana, deliberazione n. 126 – Società partecipate


Un Sindaco ha chiesto un parere in materia di società partecipate.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 126/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio, hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del Tuel, il Consiglio Comunale è l’organo che ha il compito di fornire “indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza”.

Tali indirizzi, da perseguire secondo le forme e le modalità che l’ente ritiene più opportune, nell’ambito dell’autonomia riconosciutagli dall’ordinamento, non possono che rispettare la disciplina normativa dettata dal legislatore in tema di società partecipate tra le quali le norme di cui all’articolo 3, comma 27 e ss. della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), all’articolo 14, comma 32 del d.l. 78/2010 e all’articolo 4 del d.l. 95/2012, in tema di mantenimento e scioglimento delle partecipazioni societarie possedute dall’ente.

In merito all’ulteriore quesito relativo alla possibilità per l’ente di acquisire azioni tese al raggiungimento della partecipazione totalitaria di una società controllata dalla propria partecipata, i magistrati contabili hanno chiarito che l’ente dovrà valutare che tale operazione non sia finalizzata a coprire perdite nei confronti della società partecipata.

L’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, infatti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2447 del codice civile, vieta alle p.a. di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi.


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