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Lombardia, deliberazione n. 139 – Leasing immobiliare in costruendo


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione del pagamento dei canoni del contratto di leasing immobiliare in costruendo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 139/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno ricordato che in base ai criteri contenuti nelle decisioni Eurostat il “rischio di disponibilità si concretizza in capo al soggetto privato- realizzatore quando questi mette l’opera realizzata a disposizione degli utilizzatori finali l’infrastruttura, a fronte del pagamento, da parte del committente, di un canone destinato a remunerare, oltre alla disponibilità del servizio, anche (in tutto o in parte) il costo di realizzazione dell’opera”.

Inoltre, secondo i magistrati contabili, l’ente dovrà valutare la ripartizione dei rischi tra soggetto privato e amministrazione pubblica per stabilire su quale soggetto ricade l’indebitamento, oltre a considerare, ai fini della corretta allocazione nelle poste del bilancio d’esercizio e del rispetto del patto di stabilità, la natura del canone.

Infatti, “nella misura in cui il canone è volto a remunerare la “disponibilità” questo deve essere contabilizzato tra le spese correnti (rilevando, ai fini del patto di stabilità, al momento dell’impegno); nella misura in cui il canone, invece, è volto a remunerare il costo di “costruzione”, questo deve essere contabilizzato come spesa in conto capitale (rilevando, ai fini del patto di stabilità, al momento del pagamento)”.

I magistrati contabili hanno evidenziato che “la scelta di ricorrere al leasing immobiliare in costruendo può essere effettuata, unicamente ed esclusivamente, se più vantaggiosa sia dal punto di vista finanziario sia economico, rispetto alle altre modalità in astratto utilizzabili, ivi compreso il ricorso ad indebitamento contraendo mutui con la Cassa Depositi e Prestiti”.

Tale valutazione, secondo i magistrati contabili, “deve essere compiuta non solo sulla base degli interessi che devono essere corrisposti per l’impegno finanziario del mutuante ovvero del finanziatore dell’opera, ma anche in relazione a tutti i costi, direttamente o indirettamente, collegati all’intervento, a seconda della modalità contrattuale prescelta (quali ad es. progettazione e costruzione, ritardo nei lavori, rischio di ritardo nei pagamenti, rischio di mercato – intesa come valutazione monetaria che tiene conto delle probabilità di eventi che possano condizionare le varie fasi di realizzazione dell’opera)”


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