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Toscana, deliberazione n. 125 – Permuta e acquisizione bonaria di immobili


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del divieto di acquisto di beni e diritti immobiliari imposto alle pubbliche amministrazioni per l’anno 2013 dall’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012.

In particolare l’ente ha chiesto se rientrano nel suddetto divieto:

– la permuta di beni immobili (con o senza conguaglio);

– la permuta di beni immobili tra enti pubblici;

– l’acquisizione bonaria di beni immobili nell’ambito di procedure espropriative.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 125/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio, hanno chiarito che il contratto di permuta rientra nel concetto di “acquisto a titolo oneroso” e dunque, secondo un’interpretazione letterale della disposizione, ricade nel divieto menzionato.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’operazione di permuta che non prevede il pagamento di conguaglio comporta per l’ente una rilevanza contabile, in termini finanziari, limitata alle spese notarili e tributarie, mentre incide unicamente sulla gestione patrimoniale comportando delle variazioni nella stessa che, in linea di massima, non implicano incrementi o decrementi del valore del patrimonio immobiliare dell’ente, dando a presupposto la parità di valore dei beni oggetto di scambio.

Pertanto, tenuto conto della ratio sottesa al divieto di effettuare acquisti a titolo oneroso, ovvero dell’intento del legislatore, da un lato, di salvaguardare il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e, dall’altro, di perseguire il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, i magistrati contabili hanno chiarito che “sono da considerarsi vietate le operazioni di permuta – che avvengano o meno tra enti pubblici – ad eccezione del caso in cui abbiano ad oggetto beni immobili di valore equivalente (o l’operazione avvenga con conguaglio a carico del soggetto privato e a beneficio dell’ente pubblico), fermo restando la necessità che sussista l’interesse pubblico e che vi sia un’opportuna valutazione della congruità del valore del bene oggetto di permuta”.

In merito all’acquisizione bonaria di immobili nell’ambito di procedure espropriative, i magistrati contabili hanno chiarito che tale operazione, comportando comunque una spesa a carico dell’ente, è da considerarsi vietata.

Limitatamente alle procedure espropriative, l’acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità, in quanto disciplina speciale, è esclusa dal divieto.


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