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Gare: legittimo il bando con duplice criterio di aggiudicazione


E’ legittimo il bando di gara per l’affidamento di un appalto di forniture in più lotti, che prevede, quale metodo di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 55 e 83 del d.lgs. 163/2006, affiancato dal metodo dell’Accordo quadro ai sensi dell’articolo 59 dello stesso d.lgs. 163/2006.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, sez. II, con la sentenza n. 306 del 2 aprile 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva lamentato l’anomalia della procedura adottata dalla stazione appaltante.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva indetto una procedura aperta, prevedendo due autonomi e distinti moduli procedimentali, ossia l’aggiudicazione dei singoli lotti al miglior offerente (60% dei trattamenti) e la selezione di ditte idonee (per il restante 40%) con le quali stipulare un accordo quadro, secondo le esigenze rappresentate.

I giudici amministrativi hanno rilevato che non esiste alcun divieto normativo alla possibilità, per la stazione appaltante, di procedere all’attivazione combinata di due differenti procedure per l’affidamento di un medesimo appalto di forniture.

Invero, diversamente operando, e quindi suddividendo quantitativi e importi riferiti a ciascun lotto per attivare due distinte competizioni, la stazione appaltante avrebbe violato le previsioni normative che impediscono la parcellizzazione e il frazionamento degli appalti al fine di eludere la disciplina delle gare pubbliche.

Pertanto i giudici amministrativi, rilevata la legittimità dell’operato della stazione appaltante, hanno respinto il ricorso.

 


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