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Piemonte, deliberazione n. 48 – Scioglimento Unione e riassorbimento personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo del fondo incentivante in relazione al reinserimento nell’organico dell’ente di alcuni dipendenti a seguito di recesso del Comune dall’Unione.

L’ente ha premesso di aver trasferito, nel 2005, alcuni dipendenti all’Unione di cui faceva parte e, pertanto, di aver decurtato dal proprio fondo di efficienza e miglioramento dei servizi la quota (parte variabile) corrispondente al trattamento accessorio relativo ai dipendenti medesimi.

L’ente ha chiesto se a seguito del riassorbimento del personale trasferito sia “tenuto ad implementare il fondo miglioramento efficienza servizi solo della quota decurtata in precedenza o dell’intera quota comprensiva della parte stabile come stanziata nel fondo dell’Unione”.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 48/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno ricordato che “nei trasferimenti di personale, a qualsiasi titolo, fra comuni e unione, in entrambe le direzioni, si deve tenere conto della somma complessiva delle spese, calcolata sommando i dati degli enti locali che costituiscono l’unione e quelli di quest’ultimo soggetto”.

Secondo i magistrati, l’ente, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, potrà riassumere il personale già trasferito nel rispetto delle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, che non sono derogabili.

Relativamente alle risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio, i magistrati contabili hanno ricordato che in presenza di forme di mobilità del personale tra enti (come nelle ipotesi di trasferimento, delega di funzioni, esternalizzazione di servizi ed attività), tra cui rientra il trasferimento di servizi e del relativo personale ad una unione di comuni, tali risorse devono essere corrispondentemente ridotte.

Al contrario, nel caso di rientro del personale il fondo potrà essere ripristinato come nella situazione ante trasferimento, pena un ingiustificato aggravio di spesa per l’ente ricevente.

 


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