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Partecipazione delle “reti d’impresa”alle gare pubbliche: prime indicazioni dell’Avcp


L’Avcp ha emanato la determinazione n. 3 del 23 aprile, concernente “Partecipazione delle reti di  impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai  sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

Come noto, il d.l. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),  convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, ha apportato delle modifiche al Codice dei contratti pubblici.

In particolare,  il novellato articolo 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle  procedure di affidamento dei contratti pubblici “le aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33”; la medesima disposizione aggiunge, poi, che “si  applicano le disposizioni dell’articolo 37”.

Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell’argomento, l’Autorità, anche in  considerazione dell’avvenuta introduzione del principio di tassatività delle  cause di esclusione ex articolo 46, comma 1-bis, del Codice, ha fornito così le prime indicazioni concrete per la partecipazione delle reti d’impresa alle gare, al fine di superare eventuali criticità  applicative.

Come rilevato  nell’atto di segnalazione n. 2/2012 dell’Avcp, il contratto  di rete, di regola, non è finalizzato alla creazione di un soggetto  giuridico distinto dai sottoscrittori ma alla collaborazione organizzata di  diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all’esercizio  in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Ciò chiarito, il contratto di rete consente di  formalizzare schemi di coordinamento altamente differenziati quanto alla  funzione ed all’intensità del vincolo.

Pertanto l’Autorità, nel provvedimento in commento, ha evidenziato che la modalità partecipativa sarà, quindi, necessariamente diversa a seconda del  grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all’oggetto della specifica gara, distinguendo in particolare tra:

  • Rete dotata di organo comune con  potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica;
  • Rete  dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune;
  • ·         Rete dotata di organo comune e di  soggettività giuridica.

 

Il documento è consultabile sul sito internet dell’Autorità.


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