L’Avcp ha emanato la determinazione n. 3 del 23 aprile, concernente “Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.
Come noto, il d.l. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, ha apportato delle modifiche al Codice dei contratti pubblici.
In particolare, il novellato articolo 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”; la medesima disposizione aggiunge, poi, che “si applicano le disposizioni dell’articolo 37”.
Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell’argomento, l’Autorità, anche in considerazione dell’avvenuta introduzione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex articolo 46, comma 1-bis, del Codice, ha fornito così le prime indicazioni concrete per la partecipazione delle reti d’impresa alle gare, al fine di superare eventuali criticità applicative.
Come rilevato nell’atto di segnalazione n. 2/2012 dell’Avcp, il contratto di rete, di regola, non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Ciò chiarito, il contratto di rete consente di formalizzare schemi di coordinamento altamente differenziati quanto alla funzione ed all’intensità del vincolo.
Pertanto l’Autorità, nel provvedimento in commento, ha evidenziato che la modalità partecipativa sarà, quindi, necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all’oggetto della specifica gara, distinguendo in particolare tra:
- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica;
- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune;
- · Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica.
Il documento è consultabile sul sito internet dell’Autorità.