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Servizio pubblico: illegittimo l’affidamento diretto a cooperativa sociale


E’ illegittimo l’affidamento diretto ad una cooperativa sociale dell’attività di gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale in quanto tale attività, implicando la gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di una attività rivolta ai cittadini e non all’amministrazione, non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 5 della legge 381/1991.

Di conseguenza, la scelta del gestore deve avvenire nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 2342 del 29 aprile 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva lamentato la mancata sussistenza delle condizioni contemplate dall’articolo 5 della legge 381/1991 per l’affidamento diretto del servizio alla cooperativa sociale.

Nel caso di specie, la convenzione stipulata aveva ad oggetto l’uso del campo sportivo comunale per lo svolgimento di una attività di servizi, consistente nella esposizione e vendita di beni.

I giudici amministrativi hanno ricordato che la norma di cui all’articolo 5 della legge 381/1991 consente all’amministrazione, qualora ricorrano le condizioni specificamente indicate, di affidare direttamente alle cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

La norma in esame, derogando ai principi generali di tutela della concorrenza che presiedono allo svolgimento delle procedure di gara, ha valenza eccezionale ed in quanto tale deve essere interpretata in maniera restrittiva.

In particolate, tale tipologia di appalti, secondo i giudici amministrativi, presuppone che la relativa prestazione sia rivolta all’amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento di una determinata somma.

Nel caso di specie, invece, secondo i giudici amministrativi, l’attività così come risultante dalla convenzione stipulata, essendo “rivolta principalmente ai cittadini residenti nel territorio”, con assunzione del rischio di gestione e con imposizione, da parte del Comune, di specifici obblighi di servizio (ad esempio, consentire “l’accesso gratuito alle scuole”) – integrava gli estremi del servizio pubblico.

Pertanto, trattandosi della gestione di un servizio pubblico locale, devono essere seguite le norme del d.l. 179/2012, articolo 34, o le ordinarie procedure a evidenza pubblica.

Infine, i giudici amministrativi hanno rilevato che, trattandosi di un campo sportivo, si è in presenza di una concessione di bene pubblico, con la conseguenza che, in attuazione dei principi generali posti a tutela della concorrenza, devono essere seguite le disposizioni contenute nell’articolo 30 del d.lgs. 163/2006.

 


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