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Piemonte, deliberazione n. 55 – Spesa personale gestione in convenzione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere ad una nuova assunzione, avuto presente che la relativa spesa sarà a carico anche degli altri comuni in convenzione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 55/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno ricordato che “la gestione associata delle funzioni obbligatorie, prevista dall’art 14 del DL 78/2010 non può comportare un aumento della spesa di personale (del. 49/2012)”.

Pertanto l’Ente, “potrà procedere a nuova assunzione solo nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, tenendo comunque conto dell’interpretazione resa dalle Sezioni riunite con del. 52/2010 ove si è chiarito che il richiamo alle cessazioni avvenute nell’anno precedente va riferito alle cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della disposizione anche con riferimento a esercizi rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione”.

Inoltre, l’ente dovrà verificare la sussistenza del requisito posto quale presupposto per ogni tipologia di assunzione, ovvero un rapporto di incidenza massima del 50% tra la spesa di personale e le spese correnti.

 


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