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RTI costituendo: è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti


La mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte di uno dei legali rappresentanti dei componenti del r.t.i. comporta l’esclusione dalla gara per carenza dell’elemento essenziale dell’offerta, non sanabile ex post a mezzo del cd. “soccorso istruttorio”.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, sez. II, con la sentenza n. 993 del 29 aprile 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta avverso la mancata esclusione dell’a.t.i. aggiudicataria in considerazione del fatto che l’offerta economica era stata sottoscritta soltanto dal legale rappresentante della società mandataria del costituendo r.t.i., e non anche dal legale rappresentante della società mandante.

I giudici amministrativi hanno chiarito che, in assenza di mandato già conferito per rappresentare l’a.t.i., tutte le imprese partecipanti all’associazione temporanea devono sottoscrivere l’offerta, venendo a mancare, in caso contrario, una dichiarazione di volontà essenziale per l’assunzione del vincolo contrattuale, con conseguente compromissione della serietà ed affidabilità dell’offerta stessa.

Si segnala, in tal senso, Tar Puglia, sez. I, sentenza n. 459 del 2 aprile 2013.


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