Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Affidamento diretto a trattativa privata per “ragioni tecniche”: presupposti


La procedura negoziata effettuata per “ragioni di natura tecnica” ex articolo 57, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006 presuppone l’esistenza di una sola impresa in grado di eseguire la prestazione oggetto del contratto.

Tale modalità richiede un particolare rigore nella individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione committente effettuare una puntuale indagine conoscitiva, da effettuarsi anche in ambito europeo.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, sez. III, con la sentenza n. 4124 del 24 aprile 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un operatore economico avverso l’affidamento diretto della fornitura di una unità di terapia intensiva.

Nel caso di specie, la stazione appaltante procedeva all’affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006, con individuazione diretta della società, aggiudicataria di una gara ad evidenza pubblica bandita da altra amministrazione.

I giudici amministrativi hanno ricordato che la procedura negoziata è un sistema di scelta del contraente di natura eccezionale da parte della stazione appaltante, in quanto rappresenta una deroga alle ordinarie gare a procedura aperta o ristretta.

Pertanto, il ricorso ad una procedura negoziata mediante trattativa diretta con un unico fornitore per “ragioni tecniche”, le quali presuppongono l’esistenza di una sola impresa in grado di eseguire la prestazione oggetto del contratto, deve essere sempre adeguatamente motivata e preceduta da una puntuale indagine conoscitiva, da effettuarsi anche in ambito europeo.

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno rilevato come tale scelta procedurale era stata utilizzata non per un’oggettiva impossibilità di affidare la medesima fornitura ad operatori economici diversi, bensì per esigenze di semplificazione proprie della stazione appaltante.

Pertanto, hanno ritenuto non sussistenti le condizioni per la procedura negoziata, soprattutto in virtù dell’interesse manifestato dalla ricorrente a partecipare ad una eventuale procedura concorsuale per la fornitura in questione.


Richiedi informazioni