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Piemonte, deliberazione n. 44 – Trasformazione Consorzio di bacino in società di capitali


Un sindaco ha posto un articolato quesito in merito alla possibilità di procedere alla trasformazione del Consorzio di bacino, di cui l’ente fa parte e destinato allo scioglimento in base alla l.r. 7/2012, emanata in attuazione del disposto dell’articolo 2, comma 186 bis, della Legge 191/2009, in società di capitali e/o alla costituzione di una nuova società di capitali, anche mediante scissione ex articolo 115 Tuel, a cui trasferire, “nel rispetto dei principi vigenti a livello comunitario e recentemente ribaditi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012”, l’affidamento in house della gestione delle discariche, con conseguente affidamento della gestione e riscossione della RES corrispettivo e della gestione del patrimonio dell’ex Consorzio.

In particolare, l’ente ha chiesto se tale operazione sia soggetta ai limiti posti dall’articolo 4, comma 8, del d.l. 95/2012 e se debba essere rispettato il disposto dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 (nella considerazione che il Comune stesso già detiene una partecipazione al 100% di una propria società di gestione delle farmacie comunali).

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 44/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno ricordato che “la trasformazione è considerata dalla giurisprudenza più recente non più come un evento determinante l’estinzione dell’organismo trasformato, bensì come una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza che si produca alcun effetto successorio ed estintivo (Cass. n. 19509/2010, Cons. di Stato, sez. IV, n. 18/2011)”.

Pertanto, non è possibile l’operazione di trasformazione prospettata dall’ente, costituendo questa una violazione delle disposizioni che prevedono l’estinzione del Consorzio di bacino (l.r. 7/2012 e Legge 191/2009).

In merito al rispetto dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, i magistrati contabili hanno chiarito che “i Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 50.000 abitanti possano conservare una sola partecipazione societaria, sempreché in relazione alla stessa venga verificata dal Consiglio comunale la sussistenza dei presupposti indicati nell’art. 3, co. 27 della legge n. 244 del 2007”

Infine, con riferimento alla possibilità per l’ente di raggruppare le proprie partecipazioni in un’unica holding di controllo detentrice a valle del 100% della partecipazione nella società costituita per la gestione delle farmacie comunali e per una quota proporzionale nella società costituita da più Comuni per la gestione della RES corrispettivo, i magistrati contabili hanno ricordato che non è possibile adottare schemi procedimentali elusivi in relazione agli obblighi e vincoli posti all’ente locale, con riferimento, a titolo esemplificativo, al patto di stabilità, all’indebitamento, alle società strumentali, ai limiti di cui all’articolo 3, comma 27, della Legge 244/2007.

 


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