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Lombardia, deliberazione n. 134 – Obbligo pubblicità contributi e vantaggi economici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 134/2012, secondo cui “in deroga, ad ogni diversa disposizione di legge e regolamento”, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet “vantaggi economici di qualunque genere”.

In particolare, l’ente ha chiesto se tale obbligo è imposto solo per erogazioni superiori ad euro 1.000.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 134/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno chiarito che la norma non pone alcun limite né quantitativo né qualitativo all’obbligo di pubblicità.

Secondo i giudici contabili, pertanto, rientrano nell’obbligo di pubblicazione ex articolo 18 del d.l. 83/2012:

a) gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;

b) gli atti di attribuzione, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati ex articolo 12 Legge 241/1990;

c) gli atti di attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati.

 


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