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Toscana, deliberazione n. 116 – Obbligo riduzione del debito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 2, lett. b) e d) del d.lgs. 149/2011, in riferimento alle disposizioni dettate dall’articolo 204 del Tuel e dall’articolo 8, commi 3 e 4, della legge 183/2011.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 116/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno ricordato che con i commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 183/2011, il legislatore ha introdotto l’obbligo per gli enti territoriali, a partire dall’anno 2013, della riduzione dello stock di debito in essere presso questi, mentre la disposizione dettata dall’articolo 204 del Tuel presenta una ratio differente poiché è relativa alla possibilità di ricorrere all’indebitamento e, quindi, alla capacità di contrarre mutui od accedere ad altre forme di finanziamento da parte dell’ente locale, purché nel rispetto di ben determinate percentuali di incidenza degli interessi in rapporto alle “entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, “le sanzioni richiamate dall’art.8,c.4, della legge n.183 del 2011 si applicano agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione e, quindi, in riferimento alla normativa ivi introdotta concernente la riduzione dello stock di debito degli enti territoriali”.

Di conseguenza, la violazione dell‘articolo 204 del Tuel non è soggetto alla comminatoria prevista dall’articolo 8, comma 4, della Legge 183/2011.

 


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