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Toscana, deliberazione n. 114 – Trattamento accessorio del personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2-bis, d.l. n.78/2010, in particolare chiedendo se la riduzione debba essere effettuata:

–      sull’ammontare complessivo di detto fondo o solo sulla parte di esso destinata specificamente al risultato;

–      al netto delle somme da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.

In merito al primo quesito, i magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 114/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno chiarito che la decurtazione va calcolata sull’intero ammontare del fondo, senza distinzione tra parte variabile e parte fissa e tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato.

Inoltre, i magistrati contabili hanno ricordato che “le disposizioni in materia di limite complessivo e di riduzione del trattamento accessorio, introdotte dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, sono di stretta interpretazione, con la conseguenza che non possano essere ammesse deroghe o eccezioni”.

Pertanto, “in sede di calcolo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non si può tener conto, a differenza di quel che accade per la remunerazione degli incarichi di reggenza, degli oneri derivanti dall’eventuale remunerazione dell’incarico dirigenziale ad interim”.


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