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RTI limitato alle imprese prive dei requisiti individuali: illegittima la clausola


E’ illegittima la clausola del bando di gara che impedisce di associarsi in r.t.i. ad un operatore economico singolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, sez. II ter, con la sentenza n. 3811 del 15 aprile 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società secondo cui tale clausola, limitando la possibilità di associarsi in r.t.i. alle sole imprese prive dei requisiti individuali di partecipazione, violerebbe il principio del favor partecipationis.

I giudici amministrativi, hanno rilevato come “tale clausola sia immediatamente preclusiva della partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento temporaneo per ogni impresa che sia singolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione, a prescindere che la stessa intenda associarsi con altre imprese già anche loro singolarmente in possesso dei requisiti, con altre imprese sprovviste singolarmente dei requisiti o sia con imprese singolarmente già in possesso dei requisiti sia con imprese singolarmente sprovviste dei requisiti”.

Inoltre, “non è possibile in linea di massima presumere un intento anticoncorrenziale e cercare di prevenire lo stesso attraverso l’introduzione di clausole potenzialmente lesive del principio di favor partecipationis e, quindi, potenzialmente in grado di favorire proprio il più corretto sviluppo concorrenziale”.


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