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Gare: la fase di prequalifica non deve essere effettuata dalla commissione di gara


La prequalificazione, diretta ad una prima selezione dei soggetti da invitare, non deve essere effettuata dalla commissione di gara, sia perché non vi è da compiere alcuna attività di valutazione delle offerte, sia perché la commissione stessa, in virtù delle inequivocabili disposizioni contenute nel comma 10, dell’articolo 84, del codice dei contratti pubblici, deve essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 2282 del 24 aprile 2013.

Nel caso di specie, la lex specialis, aveva previsto una fase di prequalificazione, volta ad individuare le imprese da invitare alla gara, ed una successiva fase di gara (vera e propria), imperniata sulla presentazione delle offerte da parte delle imprese (invitate e qualificate).

Ciò coerentemente alle disposizioni dell’articolo 3, comma 38, e dell’articolo 55, comma 6, del d.lgs. 163/2006, a mente delle quali le procedure ristrette sono caratterizzate dal fatto che ogni operatore può chiedere di parteciparvi, potendo successivamente presentare un’offerta soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, invitati dalla stazione appaltante.

I giudici amministrativi hanno chiarito che nella fase di prequalifica, l’esame delle richieste delle ditte di essere invitate alla gara deve essere operata dagli uffici (e dai funzionari) dell’amministrazione appaltante, a nulla rilevando che essi debbano verificare anche la sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara, trattandosi di attività che in ogni caso non spetta alla commissione giudicatrice (delle offerte).


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