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Emilia, deliberazione n. 208 – Rimborso spese viaggio dipendenti e amministratori


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 12 del d.l. 78/2010 secondo cui, anche per i dipendenti degli enti locali (personale contrattualizzato ex d.lgs. 165/2001) non sono più applicabili le disposizioni che disciplinano l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni di ufficio e quelle che misurano il rimborso chilometrico.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 208/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 aprile, hanno ricordato che nel caso di utilizzo del mezzo comunale, le spese di parcheggio sono rimborsabili.

Viceversa, risulta escluso il rimborso dei costi di parcheggio nel caso di utilizzo autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformità al dettato delle Sezioni Riunite (deliberazione 21/2011), regolamentazioni interne all’ente che prevedano “forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti” esclusivamente “per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione”, sulla base del parametro degli “oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”.

Secondo i magistrati contabili, anche per gli amministratori locali, in caso di utilizzo del proprio mezzo, è precluso il rimborso dell’indennità chilometrica nella misura di 1/5 del prezzo al litro di benzina.

Analogamente a quanto indicato per i dipendenti comunali, tuttavia, nel caso in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, l’ente potrebbe dotarsi di uno specifico regolamento disciplinante la materia del rimborso delle spese di viaggio, limitando il ristoro a quanto l’ente avrebbe sostenuto in caso di utilizzo (da parte dell’amministratore) dei mezzi pubblici di trasporto.


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