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Appalti: l’efficacia del Durc non è limitata alla singola gara


Non vi sono norme primarie che prescrivono che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto deve riferirsi alla specifica gara di appalto.

Pertanto l’efficacia del documento unico di regolarità contributiva non può essere considerata limitata a una singola gara d’appalto nell’ambito dei suoi tre mesi di validità.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con l’ordinanza n. 1465 del 23 aprile 2013.

Nell’ordinanza in commento, il Consiglio di Stato ha disatteso le istruzioni operative fornite, in particolare, con le circolari Inail 7/2008, del Ministero del lavoro 35/2010, e dell’Inps 145/2010, ritenute contra legem.

Com’è noto, il Durc (documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli obblighi assicurativi e previdenziali, rappresentando uno strumento di protezione sociale previsto anche in attuazione dei principi costituzionali di tutela dei rapporti di lavoro.

La regolarità contributiva certificata nel Durc costituisce requisito essenziale per la partecipazione alle procedure relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e per la successiva aggiudicazione delle stesse, per la stipula del contratto e per ottenere la liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi da parte delle amministrazioni pubbliche contraenti.

A tal proposito, appare utile sottolineare che l’articolo 15, comma 1, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’invalidità, e la conseguente inutilizzabilità nei rapporti con gli organi della P.A. e con i soggetti gestori di pubblici servizi, delle certificazioni rilasciate dalla p.a. stessa, che rimangono valide ed utilizzabili solo nei rapporti privati.

Tale disposizione è stata attuata attraverso l’introduzione, su tutti i certificati da produrre ai soggetti privati della dicitura:“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”.

La legge di stabilità ha introdotto anche, con il nuovo articolo 44-bis del dpr 445/2000, disposizioni specifiche in tema di regolarità contributiva.

Detto articolo dispone che le informazioni concernenti la regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio dalle amministrazioni procedenti, o controllate ai sensi dell’art. 71 del medesimo dpr 445/2000, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Attualmente, dunque, il DURC deve sempre essere acquisito d’ufficio.

Nell’ambito degli appalti pubblici, le citate circolari hanno introdotto il principio in base al quale la validità del Durc, fissata a tre mesi, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto.

Ciò comporta, inevitabilmente, la richiesta e la successiva emissione di nuovi Durc pur in presenza di altri documenti validi, attestanti la situazione contributiva dell’azienda.

Di diverso avviso i giudici amministrativi nell’ordinanza in commento.

Invero, secondo il Consiglio di stato, tale interpretazione, secondo la quale per ogni gara d’appalto deve essere emanato un Durc, è in contrasto con il principio di semplificazione della pubblica amministrazione, dunque non è da considerare valida.

Ciò in considerazione del fatto che non esistono, nel nostro ordinamento, regole primarie che stabiliscono che il durc deve riferirsi alla specifica gara, e non si dimostra come lo stesso possa avere valenza diversa ed essere recepito in modo diverso ai fini della partecipazione alle gare d’appalto.

Pertanto, tali circolari non si devono applicare.


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