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Lombardia, deliberazione n. 127 – Contributo a consorzio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di sostenere finanziariamente un consorzio azienda incaricato della gestione del servizio rifiuti.

L’ente ha evidenziato che si tratterebbe di un finanziamento a breve termine resosi necessario dal blocco della riscossione Tares fino al luglio 2013 (legge 11/2013, art. 1 bis), blocco che priva il consorzio delle risorse necessarie all’esercizio del servizio raccolta rifiuti.

L’ente utilizzerebbe a tal fine risorse proprie senza necessità di ricorrere all’indebitamento.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 127/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 aprile, hanno chiarito che “la relativa spesa non può che essere classificata al Titolo I (intervento 5 – trasferimenti ) mentre il corrispondente credito al titolo III dell’entrata (intervento 5 – proventi diversi)”.

I magistrati contabili hanno ricordato che qualora il finanziamento sia fondato sulla liberazione di risorse proprie, disponibili ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a, b, c, e tuel, al netto delle spese di riscossione e delle quote vincolate agli equilibri di bilancio, ovvero sia proveniente da trasferimenti in conto capitale ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. d, a fondo perduto, o comunque non generanti indebitamento indiretto, l’operazione non si prospetta elusiva dei vincoli del Patto, ma si configura alla stregua di una concessione di crediti (e loro riscossione) espressamente esclusa dal novero delle spese (e delle entrate) soggette al calcolo per la determinazione degli obiettivi del Patto.

 


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