Trasparenza: dal 20 aprile in vigore i nuovi obblighi di pubblicità e diffusione Artt. 23 – 31 e 33
Articolo 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi Le p.a. devono pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: - autorizzazione o concessione; - scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture; - concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; - accordi stipulati…