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Trasparenza: dal 20 aprile in vigore i nuovi obblighi di pubblicità e diffusione Artt. 23 – 31 e 33

Articolo 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi Le p.a. devono pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: -        autorizzazione o concessione; -        scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture; -        concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; -        accordi stipulati…

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