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Trasparenza: dal 20 aprile in vigore i nuovi obblighi di pubblicità e diffusione Artt. 2 – 10

Articolo 2 - Oggetto Il decreto disciplina gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione, l’attività delle p.a. e le modalità per la sua realizzazione. Per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle p.a. dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività degli enti, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Articolo 3 - Pubblicità e diritto alla conoscibilità Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.…

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