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Lombardia, deliberazione n. 124 – Computo spese personale Unione Comuni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta quantificazione della spesa di personale nelle Unioni dei Comuni e relativo riparto pro quota tra gli Enti partecipanti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 124/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 aprile, hanno chiarito che il contenimento della spesa per il personale vede la necessaria riconduzione tra gli oneri da imputare al comune della:

– spesa sostenuta per il personale “in prestito” all’Unione (comandi, distacchi, etc., il cui onere rimane interamente in capo al Comune);

– quota parte di spesa del personale trasferito, in base agli istituti previsti nell’ordinamento giuslavoristico pubblico, dall’Ente all’Unione (principalmente cessione del contratto, comunemente detta “mobilità”);

– quota parte di spesa del personale assunto autonomamente dall’Unione, ove presente.

Per quanto concerne le possibili esclusioni dalla quantificazione delle spese di personale, i magistrati contabili hanno chiarito “che ogni voce di spesa da escludere dal computo deve trovare fonte in una precisa disposizione legislativa statale”.

In merito, indicazioni possono essere fornite dalle linee guida, e annesso questionario, approvato annualmente dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 1 commi 166 e ss della LF n. 266/2005 (per rendiconto 2011 e bilancio di previsione 2012, si rinvia alla deliberazione 10/2012), ove viene effettuata una ricognizione delle componenti da computare e di quelle da sottrarre.

 


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