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Lombardia, deliberazione n. 121 – Contratti informatici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006 secondo cui “il contratto è stipulato a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 121/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 aprile, hanno chiarito che “la stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo se essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo”

 


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