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Lombardia, deliberazione n. 113 – Tempo determinato e comandato


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito ai limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile, introdotti dall’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, in particolare sulla possibilità di escludere dal novero delle spese quella derivante dall’assunzione a tempo determinato di un’unità di personale in sostituzione di un dipendente comandato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 113/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 aprile, hanno chiarito che “il comandato presta la propria attività presso un datore di lavoro diverso da quello di appartenenza, determinandosi una modificazione temporanea e soggettiva del rapporto di lavoro originario, sulla base di un interesse del titolare del rapporto ad utilizzare il lavoratore presso un altro soggetto beneficiario della prestazione”.

Secondo i magistrati contabili, dunque, ricadendo l’onere per l’utilizzazione della risorsa comandata in capo all’amministrazione effettivamente beneficiaria della prestazione lavorativa, l’amministrazione comandante può “ritenersi legittimata a surrogare il dipendente comandato con una forma a contrattuale a tempo determinato senza soggiacere, in relazione a tale vincolo lavorativo, alle disposizioni di contenimento della spesa per il personale avventizio”.

 


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