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Incarichi p.a.: in G.U. il d.lgs. su inconferibilità e incompatibilità


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 concernente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, che entrerà in vigore il 4 maggio 2013.

Il provvedimento, emanato in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 190/2012 (legge anticorruzione), individua i casi in cui non è possibile affidare incarichi dirigenziali e di responsabilità di vertice da parte delle p.a. e degli organismi partecipati e controllati da enti pubblici.

Tali novità verranno approfondite ed esaminate nella ns. rivista UNIVERSOPA N. 4/2013 Incompatibilità incarichi dirigenziali: in vigore dal 4 maggio 2013  e nel seminario  Controlli e anticorruzione in programma nel mese di Giugno 2013 a Firenze.

 

Quanto all’inconferibilità, sono individuate tre categorie di cause che impongono la preclusione, permanente o temporanea, al conferimento degli incarichi, ovvero:

– la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati contro la p.a.;

– la provenienza del potenziale incaricato da enti di diritto privato che siano strettamente collegati all’amministrazione che conferisce l’incarico, cioè gli enti “sottoposti a controllo o finanziati”;

– la provenienza, per gli incarichi dirigenziali esterni, da cariche in organi di indirizzo politico.

Relativamente al regime delle incompatibilità, il provvedimento distingue tra incompatibilità con incarichi e cariche in soggetti privati e incompatibilità con cariche in organi politici.

Il provvedimento valorizza la figura del responsabile della prevenzione della corruzione nelle diverse amministrazioni, al quale vengono riconosciuti poteri di segnalazione in caso violazione di tali disposizioni all’Autorità nazionale anticorruzione (Civit), all’Antitrust e alla Corte dei conti, ciascuna per i profili di rispettiva competenza, nonché poteri di contestazione all’interessato, in nome dell’amministrazione, dell’esistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.

 


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