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Lombardia, deliberazione n. 112 – Obbligo di acquisto mercato elettronico


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla corretta interpretazione delle norme introdotte in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

In particolare, l’ente ha chiesto se la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 1, del d.l. 95/2012 per la violazione degli obblighi previsti per il mancato ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sia riferibile anche ai mercati elettronici curati da parte della singola stazione appaltante ovvero ad opera della centrale di committenza.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 112/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 aprile, hanno chiarito che “non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al MEPA, essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall’art. 328 del d.p.r. 207/2010: segnatamente, tra il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’art. 33 cod. contr., potendo inoltre ricorrere al mercato elettronico elaborato dalla singola stazione appaltante”.

 


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