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Lombardia, deliberazione n. 106 – Fondazione e divieto contribuzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare alla fondazione, di cui è socio, la gestione di alcune attività, tra cui l’organizzazione di alcune fiere e rassegne nazionali, riconoscendole un contributo economico a copertura delle spese sostenute, sia per le attività specifiche affidate, sia per le spese generali e gestionali della Fondazione stessa.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 106/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 aprile, hanno chiarito che una fondazione partecipata dall’ente “può ricevere erogazioni pubbliche solo quale conseguenza della partecipazione vittoriosa ad un bando di gara per l’erogazione dei servizi fieristici, secondo le modalità richiamate dall’art. 4 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e, per l’effetto, soggiace al divieto di ricevere direttamente contributi a carico delle finanze pubbliche, non rientrando nel regime delle esclusioni di cui al medesimo comma del citato art. 4, nonché al divieto di beneficiare di provvidenze pubbliche per la mera sponsorizzazione di eventi (ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n.78)”.

Secondo i magistrati contabili, infatti, le iniziative in questione non rientrano nella nozione di attività culturale, esclusa dal divieto di contribuzione.

 


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