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Lombardia, deliberazione n. 105 – Costituzione azienda speciale


Un sindaco ha posto un articolato quesito in merito alla possibilità di costituire un’azienda speciale cui trasferire, unitamente al personale di riferimento, le gestioni dei servizi socio-assistenziali, educativi, culturali dell’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 105/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 aprile, hanno ricordato che il d.l. 95/2012 all’articolo 9, comma 6, ha introdotto il divieto per gli enti locali di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.

Secondo i magistrati, la limitazione dettata dal citato articolo 9, comma 6 è applicabile a tutti gli enti, le istituzioni e le aziende speciali di nuova costituzione rispetto all’entrata in vigore della norma, salvo, per le società, il riferimento al contenuto dell’articolo 9 comma 7.

Dunque, trattandosi di istituzione ex novo di un’azienda speciale, non è possibile applicare la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1-bis che introduce una deroga puntuale alla portata precettiva del (solo) comma 1 relativo alla soppressione, all’accorpamento e all’obbligo di riduzione dei costi di organismi già esistenti.

Infine, secondo i magistrati contabili, l’art. 114 comma 5 bis del Tuel, in base al quale le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie sono escluse dai vincoli derivanti dall’applicazione del Patto di stabilità e dal codice degli appalti, trova applicazione solo per le aziende e le istituzioni già operanti presso gli enti locali.

 


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