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Partecipate: sono fuori dai limiti di spesa per i contratti interinali


La Funzione pubblica “smentisce” la Corte dei Conti Toscana. Secondo il Ministero infatti le società partecipate dai comuni sarebbero assoggettate al limite del 50% delle spese sostenute nel 2009 solo per le assunzioni a tempo determinato e per le collaborazioni.

Tale vincolo non si applicherebbe alle altre forme di lavoro flessibile, tra cui quella di somministrazione.

Le società partecipate non sarebbero quindi assoggettate al vincolo disciplinato dall’articolo 9, comma 28, come invece gli enti locali, che limita il ricorso a tutte le forme di lavoro flessibile, compresa la somministrazione.

Il Dipartimento ha fornito tale chiarimento nel parere n. 0013354 del 19 marzo 2013, pubblicato alcuni giorni fa sul proprio sito internet, con cui ha risposto a un comune che ha chiesto se una propria partecipata, cui è stata affidata la gestione del servizio di igiene ambientale, poteva assumere personale a tempo determinato in deroga al limite di spesa previsto per i contratti di lavoro flessibile.

In particolare, il quesito era volto a chiarire se per i contratti a tempo determinato necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni connesse alla raccolta dei rifiuti sia ammessa una deroga come per quelle strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale.

L’estensione della deroga, secondo il comune, troverebbe fondamento nel fatto che le funzioni di polizia locale e quelle connesse alla raccolta dei rifiuti sono entrambe funzioni fondamentali degli enti.

Il Dipartimento ha precisato che per le società partecipate dagli enti la norma di riferimento per l’individuazione del limite di spesa applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato sarebbe quella contenuta nell’articolo 4, comma 10, del d.l. 95/2012 considerato che il comma 9, porrebbe vincoli soltanto per il tempo indeterminato.

L’articolo 4, comma 10, del d.l. 95/2012 prevede che, per quel che concerne la spesa per i contratti di lavoro flessibile, dal 2013 le partecipate possano avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009

Tale disposizione non rinvia all’articolo 9, comma 28, del d.l 78/2010 e, pertanto, le società dovrebbero essere assoggettate solo ai limiti di spesa per i contratti a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In assenza di un rinvio espresso all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, il Dipartimento ha chiarito che non dovrebbero trovare applicazione le deroghe previste dalla stessa norma.

Per quanto riguarda norme restrittive o che comunque fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, queste non possono applicarsi oltre i casi e i tempi in esse considerati, ai sensi dell’articolo 14 delle disposizioni sulle leggi in generale.

In base alla formulazione letterale della disposizione, il limite di spesa previsto dell’articolo 4, comma 10, del d.l. 95/2012 trova applicazione in riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche alle altre tipologie di lavoro flessibile, tra cui la somministrazione di lavoro (articoli 20 e ss. del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276) e il lavoro accessorio (articolo 70 del medesimo d.lgs. 276/2003).

Infatti, laddove il legislatore ha voluto prevedere un limite di spesa applicabile alle diverse tipologie di lavoro flessibile lo ha fatto espressamente, come nel caso del richiamato articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha così chiarito che le società partecipate dagli enti locali sono vincolate al limite di spesa del 50% (rispetto a quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009) per i contratti di lavoro a tempo determinato e per le collaborazioni, ma solo per queste due tipologie di contratti flessibili.

In tale tetto non rientrerebbero le altre tipologie di lavoro flessibile, tra cui la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio, a cui le società potrebbero far ricorso, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

La funzione pubblica ha precisato che le società devono comunque rispettare i principi generali di contenimento delle spese previsti dalla normativa vigente, per far fronte allo svolgimento dei servizi ad esse affidate.

 


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