Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 104 – Atti di pianificazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere il compenso incentivante, di cui all’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006 al personale coinvolto nel progetto di redazione del Piano del Governo del Territorio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 104/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 aprile, hanno confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui l’atto di pianificazione, comunque denominato, deve necessariamente riferirsi alla progettazione di opere pubbliche e non ad un mero atto di pianificazione territoriale redatto dal personale tecnico abilitato dipendente dell’amministrazione.

Secondo i magistrati contabili, dunque, ciò che rileva ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante non è tanto il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, intimamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero a quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale (piano regolatore o variante generale) che costituisce, al contrario, diretta espressione dell’attività istituzionale dell’ente per la quale al dipendente è già corrisposta la retribuzione ordinariamente spettante.

 


Richiedi informazioni