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Campania, deliberazione n. 141 – Incentivo alla progettazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, il quale prevede che il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un “atto di pianificazione comunque denominato” possa essere ripartito, con le modalità e i criteri previsti nell’apposito regolamento interno tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

In particolare, l’ente ha chiesto se all’atto di “pianificazione comunque denominato”, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, debba necessariamente ricondursi l’attività di progettazione di un’opera, ovvero se possa considerarsi, a tal fine, anche un mero atto di pianificazione.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 141/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno chiarito che “l’ambito di applicazione del citato art. 92, ivi compreso il comma 6 (e quindi con riferimento anche alla più generale attività di pianificazione), è esclusivamente limitato all’attività progettuale e tecnico – amministrative ad essa connesse, di opere e lavori pubblici, senza possibilità di estendere analogicamente tale disciplina ad altre tipologie di prestazioni”.

Relativamente al secondo quesito, in ordine all’applicabilità del divieto di incremento di cui all’articolo 9, comma 2 bis, della Legge 122/2010 all’incentivo di progettazione, i magistrati contabili hanno chiarito che le risorse incentivanti destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e per la redazione di atti di pianificazione devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 2 bis, della legge 122/2010.

 


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