Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 19 – Incarichi conferiti dal sindaco ad esperti esterni


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine all’applicabilità del limite previsto dall’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010, agli incarichi affidati dal sindaco a esperti esterni.

L’ente ha premesso che l’articolo 14 della legge regionale 7/1992 prevede che il sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, possa conferire ad esperti estranei all’amministrazione incarichi a tempo determinato che “non costituiscono rapporto di pubblico impiego”.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 19/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno chiarito che l’ampiezza e la generalità della formulazione della norma di cui all’articolo 6 del d.l. 78/2010 – che fa riferimento a componenti di organi “comunque denominati” e ai “titolari di incarichi di qualsiasi tipo” – fissa un obbligo di riduzione di tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni.

Pertanto, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale ed in particolare dalla sentenza 139/2012, i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato articolo 14) devono essere ricompresi nell’obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.

 


Richiedi informazioni