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Puglia, deliberazione n. 59 – Fondo incentivante e piani di zona


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del vincolo previsto dall’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se gli incrementi del fondo delle risorse decentrate finalizzati alla corresponsione di compensi accessori in favore dei dipendenti impegnati nelle attività previste dal Piano Sociale di Zona (PSZ), possano derogare i limiti imposti dal citato articolo 9, comma 2-bis.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 59/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno chiarito che l’articolo 9, comma 2-bis d.l. 78/2010, è una norma di stretta interpretazione e, pertanto, non sono ammesse deroghe “in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico”.

Pertanto, la corresponsione del salario accessorio (parte fissa e parte variabile) del personale addetto all’attuazione del piano di zona deve avvenire nell’ambito delle disponibilità del fondo unico per le politiche del personale e per la produttività di cui all’articolo 15 del CCNL senza possibilità di disporre incrementi in deroga ai limiti posti dall’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

 


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