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Puglia, deliberazione n. 55 – Spese di personale e patto di stabilità


Un sindaco ha chiesto se l’ente, che non ha rispettato il patto di stabilità interno negli esercizi finanziari precedenti, possa procedere all’incremento dell’orario di un rapporto di lavoro part time.

Inoltre, l’ente ha chiesto se possa avvalersi di personale di altri enti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del ccnl. 22 gennaio 2004, mediante apposita convenzione e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza e se la predetta fattispecie debba ritenersi assunzione a tempo determinato, quindi soggetta al limite previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 del 50% della spesa sostenuta nell’esercizio 2009.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 55/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 aprile, hanno chiarito che il semplice incremento orario di un contratto part-time non può essere considerata nuova assunzione purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno evidenziato che “la fattispecie contemplata dall’art. 14 del CCNL 22/01/2004 non determina l’instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro poiché prevede l’utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti locali con distribuzione tra gli stessi dell’unico orario lavorativo e la titolarità del rapporto rimane in capo esclusivamente all’ente di provenienza”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, “risulta possibile avvalersi del lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione ai sensi dell’art.14 del CCNL 2004, poiché tale istituto non è assimilabile alle “convenzioni” gestite in forma associata menzionate dall’art, 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, ma è finalizzato a tutelare un interesse dell’ente distaccante, che deve prestare il proprio consenso e resta titolare del rapporto lavorativo ed in genere dei correlati oneri”.

 


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