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Gare: obbligo di dichiarazione ex articolo 38 anche per gli institori


L’institore, quale titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, è tenuto a rendere la dichiarazione di assenza delle situazioni previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici come impedite a relazionarsi con una pubblica amministrazione.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 2118 del 17 aprile 2013, secondo cui fra il novero dei soggetti nei confronti dei quali l’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 impone la dichiarazione di onorabilità, rientra anche l’institore, designato ai sensi dell’articolo 2203 c.c. quale soggetto preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.

Secondo i giudici amministrativi, “l’institore, infatti, è titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza”.

Si tratta di una figura la cui definizione è contenuta nel codice civile, ove è sistematicamente inserita nella sezione dedicata alle disposizioni particolari per le imprese commerciali (Libro quinto – capo III – Sez. III), nel primo articolo del paragrafo 1 (art. 2203) dedicato, appunto, alla “rappresentanza”.

Secondo le norme richiamate, institore è “colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale”, posizione differente dal mero procuratore (art. 2209) cui l’imprenditore conferisce il potere di compiere, per lui, gli atti inerenti all’esercizio di un’impresa pur non essendo preposta a esso.

Pertanto, evidenziata la peculiarità del ruolo, determinata dall’ampiezza dei poteri di rappresentanza allo stesso attribuiti dalla legge, i giudici amministrativi hanno ritenuto che l’institore, quale “alter ego dell’imprenditore”, deve essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione.

 


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