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Umbria, deliberazione n. 41 – Utilizzo personale altre p.a.


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito all’applicabilità dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, agli oneri relativi alla spesa di personale derivante, in particolare, dall’utilizzo dei seguenti istituti:

a) convenzionamento di funzioni e servizi ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000;

b) utilizzo dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge 311/2004;

c) utilizzo di personale assegnato da altri enti ai sensi dell’articolo 14 del ccnl. 22 gennaio 2004;

d) utilizzo di personale ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel al quale conferire, in ente privo della dirigenza, la posizione organizzativa per l’esercizio delle funzioni ex articolo 107 del Tuel connesse alla responsabilità di un Servizio.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione n. 41/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno chiarito che nel caso di convenzione per l’esercizio associato di funzioni, “il dipendente di un ente locale che svolge in modo coordinato ed in forma associata determinati servizi anche nell’ambito di altri enti territoriali, in base ad un’apposita convenzione con l’ente di appartenenza, conduce un unico rapporto di lavoro, nel senso che “rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico” (Sezione Piemonte, delibera n. 223/2012/PAR) in base alla convenzione stipulata con altro ente ma comunque “nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto”.

In merito alle altre fattispecie contrattuali, riguardanti l’utilizzazione di personale fra enti diversi, i magistrati contabili hanno chiarito che “le spese sostenute pro quota dall’ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente – in forza di una convenzione, di un comando o di altre figure analoghe – vanno in ogni caso computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle limitazioni stabilite dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”.

In merito all’utilizzo di personale esterno per ricoprire la posizione organizzativa di responsabile di un servizio comunale ex articolo 110, comma 1, del Tuel, la Corte dei conti dell’Umbria ha chiarito che a tali incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Tuttavia, si applicano i vincoli di spesa ed assunzionali relativi al patto di stabilità interno (se applicabile), i vincoli previsti dall’articolo 1, commi 557 e 562, primo periodo, della legge 296/2006 (limite di spesa dell’anno precedente o della spesa relativa all’anno 2008), nonché i vincoli previsti dall’articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, del d.l. 112/2008 (percentuale del 50% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente).

 


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