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Sicilia, deliberazione n. 18 – Copertura costi servizi a domanda individuale


Un sindaco ha chiesto se i servizi pubblici a domanda individuale, ossia tutte quelle attività poste in essere dall’ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell’utente, siano soggetti a contribuzione da parte di chi li usufruisce solo nel caso di gestione diretta da parte del comune.

L’ente ha premesso di aver affidato ad un’associazione sportiva, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, la gestione di due piscine di proprietà comunale.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 18/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno chiarito che “i servizi resi agli utenti di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato a piscina, trattandosi di prestazioni erogate al di fuori di un preciso obbligo istituzionale e di una apposita previsione normativa in termini di gratuità, rientrino tra quelli a domanda individuale in ogni caso: sia nell’ipotesi, cioè, in cui il servizio sia reso dall’Ente locale direttamente agli utenti con mezzi, personale e risorse proprie, sia allorquando lo stesso, invece, venga affidato a terzi”.

Pertanto, sono soggetti a contribuzione da parte di chi li usufruisce.

 


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