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Abruzzo, deliberazione n. 15 – Assoluzione del dipendente e rimborso spese legali


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare le spese legali di un dipendente in conseguenza di una sentenza, resa al termine del giudizio abbreviato, con cui il suddetto dipendente è stato assolto dal reato ascritto in quanto “il fatto non sussiste”.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 15/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno ricordato che il rimborso delle spese legali, disciplinato dall’articolo 28 del Ccnl del 14 settembre 2000, è condizionato ai seguenti presupposti: “l’esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all’ente pubblico; l’assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio; la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell’esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell’ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all’amministrazione nell’esercizio della sua attività istituzionale; l’assenza di un conflitto di interesse tra il dipendente e l’ente di appartenenza che permette di procedere ad una nomina del difensore legale di comune accordo tra le parti”.

Con riferimento alla scelta del difensore, i magistrati contabili hanno, inoltre, evidenziato la necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell’ente locale, sia “di comune gradimento”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, spetterà all’Ente verificare la sussistenza, in concreto, di tali indefettibili condizioni, al fine di riconoscere il rimborso delle spese legali al dipendente assolto perché il fatto non sussiste.

 

 


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