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Abruzzo, deliberazione n. 13 – Rimborso spese legali in caso di archiviazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere il rimborso delle spese legali ai dipendenti la cui posizione sia stata archiviata in sede penale ex articolo 409 c.p.p.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 13/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno ricordato che, proprio con riferimento all’ipotesi di archiviazione del procedimento penale nei confronti di un dipendente di una pubblica amministrazione, la Cassazione ha superato la (restrittiva) interpretazione pregressa, secondo cui il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia nel merito.

La Cassazione ha precisato che “il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali presuppone l’assenza di un conflitto di interesse con l’Amministrazione, che deve essere accertata in base ad una valutazione complessiva fondata sul provvedimento giudiziario con cui si è concluso il giudizio promosso nei confronti del dipendente, al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente” (Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 19 novembre 2007, n. 23904).

Pertanto, secondo i magistrati contabili, spetterà all’Ente verificare l’esistenza dei presupposti sopra enunciati per riconoscere il rimborso delle spese legali ai dipendenti la cui posizione sia stata archiviata in sede penale.

 


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