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Umbria, deliberazione n. 40 – Attività di valorizzazione del territorio comunale


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 6, commi 8, del d.l. 78/2010, che limita, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di sostenere spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

In particolare l’Ente ha chiesto se le spese per la realizzazione di servizi e prodotti formativi, multiuso e multiutente, a carattere e contenuto culturale, volte a valorizzare maggiormente il patrimonio storico, artistico, ambientale e tradizioni locali che caratterizzano il territorio comunale oltre che la promozione della crescita culturale e sociale della comunità locale, siano da ritenersi assoggettabili al taglio dell’80% disposto dall’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione n. 40/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno chiarito che la spesa per le attività volte alla valorizzazione del patrimonio comunale nonché alla promozione della crescita culturale della comunità locale, rientrano nel campo di applicazione dall’articolo 6, comma 8 del d.l. 78/2010.

 


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