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Umbria, deliberazione n. 39 – Convenzioni Consip enti minori


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, che prevede l’esclusione dell’obbligo di aderire al sistema delle convenzioni Consip per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione n. 39/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in considerazione del fatto che “per l’interpretazione di tale materia il legislatore ha istituito un organismo apposito, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che, su richiesta delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, è tenuta a pronunciare deliberazioni interpretative delle norme di cui trattasi, che costituiscono un’autorevole fonte di applicazione di regole giuridiche inerenti la materia di cui trattasi”.

Secondo la Corte la “competenza concorrente della predetta Autorità potrebbe comportare, nel caso di pronuncia di questo collegio sul quesito proposto, o su altri quesiti analoghi, per l’interpretazione delle norme relative ai contratti pubblici (sia che riguardino la stipulazione che l’esecuzione dei contratti, in quanto inscindibilmente connesse), un conflitto di competenza e una duplicazione di pronunce, eventualmente contrastanti, che porterebbero a discrasie interpretative, con evidenti conseguenze di perplessità da parte dei soggetti interessati, che debbono curare la gestione delle pubbliche amministrazioni”.

 


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