Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: il subappalto superiore al 20% comporta l’esclusione


Va escluso il concorrente che dichiara di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente i limiti di cui agli articoli 118 e 122 del Codice dei contratti.

Questo il principio espresso dal Tar Marche, sez. I, con la sentenza n. 229 del 21 marzo 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa da una gara per aver dichiarato di voler subappaltare lavorazioni di importo superiore al 20% del valore totale dell’appalto, quale desumibile dal computo metrico estimativo.

I giudici amministrativi, hanno chiarito che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’eventuale irregolarità della dichiarazione di subappalto non implica l’esclusione del concorrente, bensì il solo obbligo, laddove lo stesso risulti aggiudicatario, di eseguire in proprio anche le lavorazioni che aveva dichiarato di voler subappaltare”.

Infatti, la ricorrente possedeva la qualificazione per eseguire le opere ascritte alla categoria prevalente (anzi, all’unica categoria indicata dal bando), ma non possedeva la capacità tecnica per eseguire le opere consistenti nella fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio e delle vetrate termoacustiche.

Dunque, i giudici amministrativi, hanno confermato la legittimità dell’esclusione in considerazione del fatto che, in base all’articolo 46 comma 1-bis del Codice dei contratti, “l’offerta risulta in tal modo indeterminata e quindi nulla dal punto di vista civilistico”.

 


Richiedi informazioni