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Puglia, deliberazione n. 46 – Legittimità collaborazioni a titolo gratuito


Un Sindaco ha chiesto se l’Ente, che non ha rispettato il patto si stabilità interno per l’anno 2011 e 2012, possa avvalersi di collaborazioni a titolo gratuito da parte di professionisti di vario genere (geometri, ingegneri, architetti, avvocati).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 46/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 aprile, hanno ricordato che “l’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce espressamente che l’oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e prevede un’ipotesi di responsabilità amministrativa in capo al dirigente che ha stipulato contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati”.

Pertanto non è possibile per l’Ente accettare le proposte contrattuali provenienti direttamente dai professionisti interessati e dirette – genericamente – a supportare l’ente nello svolgimento di attività di carattere ordinario.

Inoltre, secondo i magistrati, a differenza dei rapporti di natura autonoma in cui al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale e la rinunzia al compenso di cui all’art. 2233 cod. civ., ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa trova applicazione l’articolo 36 della Costituzione ai sensi del quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

“Pertanto, eventuali clausole contrattuali volte ad escludere il diritto a percepire la retribuzione spettante al collaboratore sarebbero nulle ai sensi degli artt. 1418 e 1419 del codice civile ed esporrebbero l’ente ad un possibile contenzioso dinanzi al giudice del lavoro”.

 


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