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Puglia, deliberazione n. 42 – Incarico dirigenziale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere un’unità di personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, previa selezione di professionalità adeguata, in applicazione dell’articolo 19, comma 6-quater, del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 42/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 aprile, hanno chiarito che il conferimento di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni locali, sia per i soggetti esterni che nel caso di selezioni interne per i dipendenti di categoria D, può avvenire secondo la rigorosa osservanza dei presupposti e dei limiti percentuali sanciti dall’articolo 19, comma 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, nel caso di specie, all’ente è preclusa, anche solo in via temporanea, l’assunzione di un’ulteriore unità di personale ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, avendo lo stesso già superato i limiti percentuali previsti, a causa del rinnovo di altro incarico dirigenziale.

 


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