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Marche, deliberazione n. 17 e 18 – Acquisti in economia e obbligo Mepa


Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla corretta interpretazione della novità normativa recata dal d.l. 52/2012 in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, con specifico riguardo alla fattispecie degli acquisti c.d. in economia.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 17/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 aprile, hanno confermato l’orientamento precedentemente espresso secondo cui per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in economia, gli enti locali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, d.p.r. 207/2010.

Secondo la Corte, “procedure tradizionali ed autonome possono ritenersi consentite – ancorchè in via residuale – laddove il bene e/o servizio non possa essere acquisito mediante i richiamati sistemi di e-procurement ovvero laddove, pur disponibile, si appalesi inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente”.

In merito all’ulteriore quesito riguardante il connesso profilo delle responsabilità, i magistrati contabili delle Marche hanno chiarito che “i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un’ipotesi tipica di responsabilità amministrativa”.

 


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