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Basilicata, deliberazione n. 39 – Rimborso spese viaggio segretario comunale rogante


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 12 del d.l. 78/2010 nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cessano di avere applicazione nei confronti del personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165/2001 le disposizioni che disciplinano l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni di ufficio e quelle che misurano il rimborso chilometrico.

In particolare l’Ente ha chiesto se le spese che il Segretario comunale sostiene per recarsi, con utilizzo del mezzo di trasporto proprio, presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate per la registrazione degli atti ricevuti e rogati nella qualità di ufficiale rogante dei contratti di cui è parte l’Ente, siano escluse dalla disciplina di cui all’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010.

L’Ente ha premesso che prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6, comma 12, d.l. 78/2010, le spese di viaggio per gli adempimenti di cui sopra, calcolate in base alla tariffa ACI, erano a carico della controparte privata la quale, tuttavia, non le liquidava direttamente al Segretario rogante ma le versava al Comune, che le acquisiva, come entrata, al proprio bilancio, per poi versarle, in uscita, al Segretario comunale, responsabile della registrazione, come rimborso della relativa spesa da lui sostenuta.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione n. 39/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 aprile, hanno chiarito che l’incarico svolto dal Segretario comunale non è un incarico professionale conferitogli intuitu personae dalla parte privata del contratto.

Pertanto, i diritti riscossi (parte dei quali sono a lui destinati) hanno natura tributaria e non già di corrispettivo per l’opera professionale svolta, e dunque la questione del rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti tributari non può che porsi, eventualmente, nei soli riguardi della parte (contrattuale) pubblica, posto che nessun altro corrispettivo potrebbe essere imposto alla parte privata (o da questa riscosso), che tale incarico non ha conferito.

Dunque devono essere rispettati i limiti di cui all’articolo 6, comma 12, d.l. 78/2012.

 

 


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